Il 30 gennaio 2014 è stata depositata in cancelleria la sentenza della Corte di Cassazione n. 4331 in merito al diritto alla videosorveglianza ed alla riservatezza, in luogo di lavoro o meno. L’esistenza di telecamere, anche se non funzionanti, non esonera il titolare (datore di lavoro o rappresentante legale) da responsabilità circa gli adempimenti preventivi richiesti dall’art. 4 della legge 300/1970. Infatti, l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori recita il divieto di installazione di apparecchiature di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. Qualora le esigenze lavorative richiedano l’installazione di tali apparecchi esse potranno essere installate solo previa autorizzazione della rappresentanza sindacale aziendale o in mancanza di queste, di una commissione interna. In caso di violazione del citato art. 4, legge 300/1970, il datore di lavoro va incontro a tre diverse conseguenze: – di natura penale, con una ammenda da € 154,94 ad € 1549,37 od arresto da 15 giorni ad un anno; – di natura civile, in quanto i dati raccolti impropriamente non avrebbero valore probatorio in un eventuale contenzioso; – di natura sindacale qualora il datore di lavoro non avesse rispettato le procedure di consultazione dei rappresentanti sindacali.
La prescrizione dei crediti di lavoro decorre sempre dal termine del rapporto
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022, ha stabilito che la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto