La Cassazione Civile, con sentenza n°811 del 20/01/2015 ha specificato che non si può propriamente parlare di danno biologico allorquando il danno derivi dalla consapevolezza dell’incombere della propria morte. Tale consapevolezza, provocando una sofferenza morale, nella vittima, molto più intensa, ha bisogno di una valutazione diversa rispetto a quella del danno biologico.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel