La Corte di Cassazione III sez. Civile, con ordinanza n. 26286 del 17/10/19, afferma che per la verifica dell’usura va individuato il “tasso soglia di mora” ottenuto considerando la maggiorazione media di mora rilevata dalla Banca d’Italia (il famoso 2,1%) maggiorata della metà come previsto dalla legge 108/96 per il TEGM. Tale “tasso soglia di mora” va aggiunto al “tasso soglia” per valutare l’usurarietà della mora pattuita.
Per gli interessi di mora si applica sia l’art. 1815 c.c. (annullamento) sia l’art. 1384 c.c. (riduzione ad equità), con il velato suggerimento di ridurre il tasso di mora usurario al TEGM (tasso medio).
La Corte inoltre ritiene valida la “clausola di salvaguardia” spesso inserita nei contratti bancari, che si risolve “in una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell’impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge.
Conseguentemente, in caso di contestazione, spetterà alla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l’onere della prova di aver regolarmente adempiuto all’impegno assunto”.