Il reato di usura è previsto dall’art.644 del codice penale che distingue, a far data dalla novella della legge 108/1996 l’usura “oggettiva” dalla usura “soggettiva”.
La definizione di usura, pur non esaustiva, è contenuta nel primo comma dell’art.644 c.p. . “” Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni. “”
Il riferimento alla usura oggettiva contenuto nel comma 3 dello stesso articolo: “”La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari””.
Detto limite, il c.d. “tasso soglia”, viene fissato con provvedimento adottato trimestralmente dal Ministero del Tesoro (previa consultazione della Banca di Italia e dell’Ufficio Nazionale Cambi) che individua i tassi effettivi globali medi (TEGM) per singole categorie di operazioni (mutui, leasing, conti correnti etc ). Partendo da tale dato si giunge poi ad individuare il tasso soglia anti usura, aumentando di un quarto il TEGM e sommando quattro punti percentuali. In ogni caso la differenza tra il limite ed il TEGM non può comunque eccedere gli otto punti percentuali.
La volontà del legislatore del 1996 di ancorare a parametri certi ed obiettivi il reato di usura ha comunque incontrato innumerevoli difficoltà.
Si è lungamente discusso in dottrina ed in giurisprudenza sulle modalità di calcolo del costo del denaro , indispensabile per verificare il reato di usura oggettiva.
La giurisprudenza si è sovente divisa sulla corretta individuazione del costo del denaro ai fini della usura, talora includendo talora escludendo alcune voci di costo, rintracciabili nei rapporti di conto corrente, di mutuo, di leasing (quali CMS – commissione di massimo scoperto, interessi di mora, commissione di istruttoria veloce etc etc) così ampliando il novero delle possibili soluzioni e, dunque, dei conflitti tra banche e cliente.
La giurisprudenza penale, in tal senso, ha fornito un parametro, aderente al testo del comma 5 dell’art.644 codice penale (“”Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito””) ai fini dell’usura.
Fin dall’anno 2010 la Suprema Corte di Cassazione (II° Sezione Penale della corte di Cassazione del 19/02/2010 n° 12028 e del 14/05/2010 n° 28743) ha dunque inserito, nel calcolo del costo effettivo del denaro ai fini anti usura, tutte le remunerazioni a qualsiasi titolo percepite dalla Banca, ad eccezione di bolli e spese postali ivi compresa, soprattutto, la commissione di massimo scoperto.
Degna di nota è, altresì, la sentenza della Cassazione, 1 sezione civile, n. 350/2013 in materia di usura in un contratto di mutuo.
Tale decisione costituisce un parametro di riferimento per l’usura oggettiva. Detta sentenza ha cristallizzato il principio che anche l’interesse di mora (dal latino morari, ritardare) cioè l’interesse dovuto in caso di ritardo nel pagamento delle rate del mutuo, non deve superare il tasso soglia anti usura.
Tutti i rapporti bancari o parabancari (società finanziarie, società di leasing etc. etc.) il cui costo del denaro eccede, pertanto, il tasso soglia anti usura, sono contrari alla legge.
Le conseguenze del reato di usura sono fissate all’art. 644 c.p. ultimo comma “” è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari “”.
L’art.644 c.p. ultimo comma, inoltre, riconosce espressamente per le vittime del reato di usura il diritto alle restituzioni degli importi indebitamente corrisposti ed al risarcimento del danno.
Analoghe conclusioni posso trarsi per l’usura c.d. soggettiva, anche essa compresa nel perimetro del reato previsto e punito dall’art. 644 c.p. .
Si tratta, in sostanza, della naturale evoluzione della disciplina relativa all’usura antecedente alla riforma della legge 108/1996.
“”Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite (si tratta del citato tasso soglia anti usura n.d.a.), e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria “”.
Due requisiti connotano la fattispecie dell’usura soggettiva:
Una situazione di sproporzione tra il prestito accordato e gli interessi dati e/o promessi;
La condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto che ha pagato – o promesso di pagare – interessi usurari.
Entrambi le fattispecie di usura, usura soggettiva ma, soprattutto, usura oggettiva sono state riscontrate con grande frequenza anche in rapporti con grandi istituti di credito.
La verifica della presenza di usura nei rapporti, anche estinti e definiti da meno di 10 anni, costituisce il presupposto per comprendere se sussiste – o meno – un diritto al rimborso di somme da parte della Banca ed al risarcimento del danno in favore del cliente.
Francesco Innocenti – avvocato www.studiolegaleinnocenti.com
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