Tra le molte misure adottate dal legislatore, nel tentativo di ridurre il numero delle cause davanti al giudice di pace, va annoverata la riforma dell’art. 91, ultimo comma, c.p.c. che disciplina le spese processuali. Con tale novella è stato stabilito che nelle cause introdotte di fronte al giudice di pace, la liquidazione delle spese e competenze legali della parte vittoriosa, se la domanda non supera gli € 1.100,00, non può superare il valore della domanda. Il tentativo è stato quello di diminuire le cause di minore rilievo e nel frattempo di tutelare le parti non vittoriose, evitando un aggravio economico che superasse il valore della causa. La Corte Costituzionale, con sentenza 04.06.2014 n° 157, ha ritenuto che l’applicazione di detta norma alla parte vittoriosa assistita da un difensore non si pone in contrasto con il dettato costituzionale.
Schiamazzi fuori dal bar? Il controllo spetta al comune…
In un precedente articolo era già stato affrontato il tema circa la responsabilità dell’esercente in merito agli schiamazzi fuori dal bar. Infatti, richiamando la sentenza