La Corte di Cassazione Civile sez. III con sentenza n°7964 del 20/04/2020, ha stabilito che laddove sia dedotta o provata l’esistenza di un pregiudizio inerente alla sfera interiore o psichica della persona, non avente base medico -legale, esso dovrà formare oggetto di separata allegazione, valutazione e liquidazione, posto che soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato è consentito al giudice, con motivazione analitica, incrementare le somme dovute a titolo di risarcimento.
Tassabile la cancellazione dell’ipoteca giudiziale non eseguita dall’agente della riscossione
La VI sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14043/2022, ha stabilito che è soggetta ad imposta ipotecaria e di bollo l’iscrizione delle