La I sezione della Cassazione Civile, con sentenza n°6755 del 21/03/2014, ha statuito che la situazione di abbandono di un minore, ai sensi dell’art.8 della legge n.184/1983, che porta allo stato di adottabilità del giovane, non richiede come presupposto indispensabile la mancanza di amore dei genitori nei confronti del figlio, ma sussiste quando vi è mancanza di assistenza morale e materiale.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel