La Corte di Cassazione civile, Sezioni Unite, con sentenza n. 13143/2022, ha stabilito che la domanda di insinuazione al passivo della società sottoposta a procedura concorsuale determina l’interruzione della prescrizione nei confronti dei suoi coobbligati. Infatti, la presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo, equiparabile all’atto con cui si inizia un giudizio, determina, ai sensi dell’art. 2945, comma 2, c.c., l’interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito. L’estensione di tale effetto al terzo obbligato al risarcimento del danno implica che quest’ultimo è responsabile, ai sensi dell’art. 2055 c.c., per la perdita subita dagli investitori che hanno proposto istanza di insinuazione al passivo.
Sovraindebitamento: l’accordo non va omologato se pregiudica il creditore ipotecario
La Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 4613 del 14/02/2023, ha stabilito che, al fine dell’accertamento del requisito di ammissibilità che al creditore ipotecario