Le società a responsabilità limitata – come tutte le altre società di capitali – rispondono delle obbligazioni sociali esclusivamente con il proprio patrimonio (2462 cod. civ.) .
I creditori sociali, in caso di insolvenza di una società di capitali o nel nostro caso di una società a responsabilità limitata, non potranno chiedere l’escussione dei beni di proprietà personale dei singoli soci.
Tale principio non ha, contrariamente a quanto generalmente si pensi, carattere assoluto.
Vi sono dei casi, infatti, in cui gli amministratori rispondono dei debiti contratti dalla società (pur se a responsabilità limitata) che amministrano. Le società a responsabilità limitata, infatti e tutte le società di capitali infatti hanno “un’autonomia patrimoniale c.d. perfetta”: il patrimonio della società a responsabilità limitata è, pertanto, del tutto autonomo e distinto rispetto a quello dei soci e dell’amministratore.
La responsabilità patrimoniale dei soci, per le obbligazioni sociali della società a responsabilità limitata, è circoscritta esclusivamente: a) ai conferimenti di beni e danaro effettuati in sede di costituzione della società; b) agli apporti di beni e denaro eseguiti successivamente a favore della società, in conto capitale.
Nella società di persone (società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice) al contrario, si parla di autonomia patrimoniale imperfetta in quanto il patrimonio dei soci illimitatamente responsabili, sia pur distinto da quello societario, può essere aggredito dai creditori sociali nel momento in cui il credito verso la società non sia stato soddisfatto dalla escussione dei beni sociali.
I creditori di una società di persone hanno – in ogni caso – l’obbligo della preventiva escussione dei beni societari e, solo qualora il credito resti insoddisfatto, potranno aggredire, in giudizio, il patrimonio personale dei singoli soci ai fini del recupero del loro credito.
Con riferimento specifico alla società a responsabilità limitata è da ritenersi sussistente una responsabilità degli amministratori di s.r.l. nei confronti dei creditori sociali, nonostante nell’art.2476 c.c. non venga espressamente prevista un’azione di responsabilità esperibile dai creditori sociali nei confronti degli amministratori né vi sia alcun riferimento all’art.2934 c.c. in tema di società per azioni.
I creditori sociali, infatti, potrebbero o surrogarsi nei diritti della società proponendo, in luogo di quest’ultima, l’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’organo amministrativo, o far valere una responsabilità da atto illecito ex art. 2043 c.c. per il danno ingiusto causato da amministratori che abbiano agito con colpa o dolo in violazione dei doveri ad essi imposti ( Cassazione civile sez. I 3 giugno 2010, n. 13465).
Presupposto dell’esercizio di tale azione sarebbe proprio “l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale” potendo l’azione essere proposta quando “il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti”.
Una responsabilità diretta e personale dell’amministratore nei confronti del creditore sociale dunque, come conseguenza della sua mala gestio, giusto contrappeso alla responsabilità limitata, che costituisce al pari della responsabilità illimitata nella società personali, un disincentivo a comportamenti avventati da parte di chi gestisce l’impresa sociale.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui l’amministratore presenti infedeli dichiarazioni dei redditi o bilanci societari irregolari.
E’ evidente che l’amministratore risponderà con il proprio patrimonio personale, in solido con la società, per le conseguenze sanzionatorie a carico della stessa, atteso, che come ha avuto modo di osservare la Suprema Corte (Cass. Civ. n. 27036/2007) , “la redazione, approvazione e presentazione del Bilancio di esercizio, nonché la dichiarazione dei redditi, sono atti affidati per funzione all’amministratore e legale rappresentante della stessa“, e per questo – sotto il profilo delle responsabilità fiscale e patrimoniale – a questi imputabili.”
Ciò significa che gli amministratori che hanno presentato in maniera fraudolenta documenti fiscali per conto della società, causando accertamenti e rettifiche a carico della stessa, ne sono responsabili in solido e, in caso di inadempienza della società, vedranno escusso il proprio patrimonio personale ai fini del pagamento delle somme dovute all’erario.
Altri esempi di responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali sono rinvenibili negli art. 2485 e 2486 cod.civ.
Tali norme dispongono la responsabilità degli amministratori nei confronti della società, dei soci, dei creditori sociali e dei terzi per eventuali danni subiti per effetto di ritardato o omesso accertamento di una causa di scioglimento della società e per violazione dell’obbligo di gestire la società, al verificarsi di una causa di scioglimento, ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale. In ogni caso, l’azione escussiva “del ceto creditorio” nei confronti del patrimonio degli amministratori andrà valutata caso per caso, in funzione della possibilità di provare, a carico degli stessi, una condotta dolosa e direttamente finalizzata “alla distrazione del patrimonio sociale”.
Giova infine ricordare come il riconoscimento della responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali appare necessario al fine di consentire l’esercizio di tale azione anche da parte del curatore del fallimento.
In tale modo il curatore avrebbe a disposizione uno strumento in più oltre quelli previsti in via generale dall’art. 146 della legge fall. (azione sociale di responsabilità e azione contro i soci che abbiano intenzionalmente deciso, o autorizzato, il compimento di atti pregiudizievoli per la società, i soci o i terzi).
Questa opinione è confermata anche da un recente orientamento giurisprudenziale, secondo cui il curatore disporrebbe della legittimazione ad esperire, nei confronti degli organi gestori di una s.r.l, sia l’azione sociale di responsabilità sia l’azione dei creditori sociali.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel