La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con ordinanza 23 dicembre 2020 n. 29415, ha stabilito che sono validi gli addebiti sul conto corrente privi di riscontro nelle scritture contabili se gli estratti conto non vengono specificatamente contestati e rigetta il ricorso proposto da una società di capitali contro un istituto di credito con il quale chiedeva di accertare il rapporto di dare-avere e determinare il proprio credito, in relazione al rapporto di conto corrente intercorso tra le parti.
Trova corretta applicazione il principio secondo cui “In tema di contratti bancari in conto corrente la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l’estratto (o documento equipollente), non sollevi specifiche contestazioni (art. 1832 c.c., richiamato dall’art. 1857 c.c.), trova applicazione anche qualora detto estratto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo altre modalità contemplate dal contratto, ma venga portato comunque a conoscenza, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo del conto, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte del cliente, non accompagnato dalle necessarie e specifiche contestazioni”