La Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con ordinanza n. 16864/20 depositata il 10 agosto, ha stabilito che, posto che per il contratto di lavoro a tempo parziale gli artt. 2, 3 e 8 d.lgs. n. 61/2000 prevedono l’osservanza di forme e contenuti specifici, i contributi previdenziali sono determinati sulla base di quanto previsto dal contratto di lavoro, risultando irrilevanti eventuali modifiche consensuali prive di formalizzazione.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel