La Corte di Cassazione con sentenza n. 28617, depositata il 7 novembre 2019, ha stabilito che In caso di risarcimento del danno dovuto al curatore dagli amministratori della società è opportuno prendere come criterio base per il calcolo del danno medesimo il deficit fallimentare accertato, in caso di irregolarità delle scritture contabili.
Per quanto riguarda poi la decorrenza della prescrizione, per i Giudici di merito essa inizierebbe a partire dalla dichiarazione di fallimento. . Sul punto, è opportuno ricordare che l’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori di società, di cui all’art. 2394 c.c., anche quando promossa dal curatore fallimentare, è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell’oggettiva percepibilità da parte dei creditori dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti.
In conclusione una volta accertato il nesso causale tra la condotta dei sindaci ed il danno, quantifica il risarcimento del danno nella differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato se non è possibile un altro criterio per irregolarità delle scritture contabili.