La Sezione lavoro della Cassazione Civile, con sentenza n° 9200 del 23/04/2014, ha statuito che ai familiari di un uomo deceduto per infarto, determinato dallo stress causato dall’attività lavorativa cui era sottoposto, non sono dovuti risarcimenti del danno biologico, qualora l’attività stressante sia circoscritta ad un periodo di tempo di pochi mesi, due anni e mezzo prima del decesso.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel