Con la sentenza del 22.7.2015, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile, hanno stabilito che non è risarcibile, agli eredi della vittima, il danno da perdita della vita immediatamente conseguente alle lesioni derivanti da un fatto illecito.
Poiché l’ordinamento giuridico tutela il diritto alla vita, la sua violazione, nel caso di danno tanatologico – in cui il decesso sia avvenuto senza apprezzabile lasso di tempo dalla lesione subita – comporta una soddisfazione risarcitoria; ma, nel caso di morte cagionata da atto illecito, il danno che ne consegue è rappresentato dalla perdita del bene giuridico “vita”, e, tale bene giuridico, è fruibile esclusivamente solo da parte del suo titolare, quindi non risarcibile agli eredi della vittima.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel