Con la sentenza n°12264 del 30/05/2014 la Cassazione Civle ha chiarito che per ottenere il risarcimento del danno da nascita indesiderata, posto che il medico non avesse rilevato per tempo la malformazione del nascituro, è compito della parte lesa dimostrare che avrebbe interrotto la gravidanza se fosse venuta a conoscenza della malformazione a tempo debito.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel