La VI sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16439/2019 ha avuto modo di pronunciarsi sull’efficacia contrattuale di clausole esterne richiamate nel contratto sottoscritto dalla ricorrente.
La vicenda nasce dalla domanda di accertamento negativo presentata dalla ricorrente al Tribunale, per vedere accertata l’insussistenza di debiti alla stessa contestati, nascenti dalle fatture emesse da una società operante nel settore di fornitura di gas e luce.
La ricorrente ricorreva in Cassazione, proponendo regolamento di competenza, in quanto il Tribunale di prima cure accoglieva l’incompetenza territoriale proposta dalla società convenuta.
La Corte respingeva il ricorso, rilevando che la deroga alla competenza territoriale, fosse contenuta all’interno di atto separato, oggetto di espresso richiamo contenuto nel contratto, e specificatamente sottoscritto dalla ricorrente. Statuendo sul punto che, ove la disciplina fissata in un atto esterno sia richiamata in un contratto sottoscritto dalle parti in modo consapevole, l’atto viene fatto proprio dalle parti e messo su un piano di parità rispetto alla disciplina contrattuale.