La Corte di Cassazione civile, Sez. 3, con sentenza del 16 marzo 2021 n. 7283, ha stabilito che se il titolo di provenienza sia una sentenza soggetta a impugnazione, ancorché trascritta (la trascrizione non mette al riparo l’acquirente dalle conseguenze della successiva riforma o annullamento della sentenza), il notaio deve verificarne il passaggio in giudicato, e in mancanza informare le parti riguardo al difetto di stabilità del titolo di acquisto. In caso contrario, è contrattualmente responsabile per i danni.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel