La Cassazione Civile, con sentenza n°9294 del 08/05/2015, ha chiarito che in tema di danni occorsi da infiltrazioni provenienti da un terrazzo, qualora la perdita venisse riscontrata in una abitazione privata la colpa sarebbe del proprietario della porzione di edificio in quanto, avendo mancato l’impermeabilizzazione del terrazzo, ha dimostrato scarsa diligenza nella cura del bene. Qualora invece la perdita provenisse dal terrazzo condominiale, allora la responsabilità sarebbe dell’intero condominio.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel