La Cassazione Civile, con sentenza n°23616 del 18/11/2015, ha chiarito che in sede di licenziamenti di dipendenti è necessario che il datore di lavoro non violi il requisito di contestualità fra la comunicazione del recesso del lavoro e quella agli organi sindacali e uffici del lavoro competenti.
La mancanza di tale requisito può rendere indefficace il licenziamento, in quanto deve essere valutato in base ai criteri di scelta e nel senso di una contemporaneità delle due comunicazioni.
Il datore può impedire l’inefficacia del recesso solo dimostrando motivi oggettivi di giustificazione.