La Corte di Cassazione Civile, Sez. I, con ordinanza del 26 aprile 2021 n. 11019, ha rigettato il ricorso proposto da Telecom Italia SpA avverso la sentenza n. 5022/2017 con cui il Tribunale di Milano aveva rigettato il ricorso proposto contro il Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 275 del 22 giugno 2016, con cui si vietava a Telecom Italia SpA di trattare per finalità di marketing i dati personali riferiti alle utenze oggetto della campagna “recupero consenso”. La campagna, che aveva interessato 1.976.266 utenze, era stata posta essere su una lista di clienti cessati e che non avevano prestato il consenso al trattamento dei dati per finalità di marketing proprio allo scopo di recuperare il consenso degli interessati, disattendendo la volontà di questi ultimi a non essere destinatari di campagne promozionali, anche in contrasto con il sistema interno redatto dall’operatore per l’applicazione della normativa per la protezione dei dati personali. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza del Tribunale di Milano che aveva ritenuto legittimo ed incensurabile il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, che aveva statuito il divieto di trattare ulteriormente i dati relativi alle utenze della campagna “recupero consenso” per finalità promozionali, ivi compresi coloro che a seguito di tale trattamento illecito, abbiamo comunque prestato il proprio consenso, in quanto “i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati”.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel