La III sezione della Cassazione Civile, con sentenza n° 12291 del 30/05/2014, ha statuito che è possibile il recesso dal contratto di locazione, ai sensi degli articoli 4 e 27 I. 27 luglio 1978 n.392, qualora vi siano motivi gravi, estranei alla volontà del conduttore del contratto, che non erano prevedibili al momento della costituzione del rapporto, e che per la loro gravità rendono oltremodo gravosa la prosecuzione di tale rapporto (nella fattispecie il continuo abbaiare di un cane di proprietà dell’inquilino del piano superiore).
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel