Con la sentenza n°7082 depositata il 12/02/2015, la Cassazione Penale chiarisce che il reato di imbrattamento di cose altrui (art.639 c.p.) è punibile soltanto a titolo di dolo.
Nella fattispecie è stata esclusa la responsabilità del proprietario di un animale che aveva urinato sulla parete di un edificio storico, avendo l’imputato pulito il muro con una bottiglia d’acqua che aveva con sè.
Eliminare il danno cagionato è un fatto di pura civiltà e, a volte, esclude il dolo dell’agente.
Sovraindebitamento: l’accordo non va omologato se pregiudica il creditore ipotecario
La Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 4613 del 14/02/2023, ha stabilito che, al fine dell’accertamento del requisito di ammissibilità che al creditore ipotecario