Reato di imbrattamento di cose altrui

Con la sentenza n°7082 depositata il 12/02/2015, la Cassazione Penale chiarisce che il reato di imbrattamento di cose altrui (art.639 c.p.) è punibile soltanto a titolo di dolo.
Nella fattispecie è stata esclusa la responsabilità del proprietario di un animale che aveva urinato sulla parete di un edificio storico, avendo l’imputato pulito il muro con una bottiglia d’acqua che aveva con sè.
 
Eliminare il danno cagionato è un fatto di pura civiltà e, a volte, esclude il dolo dell’agente.
 

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