La Corte di Cassazione, sez. VI civile, con delibera del 30 Ottobre 2019, n. 27769 ha precisato che l’art. 119 T.U.B., comma 4, riconosce al cliente il diritto di ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni; è sufficiente che l’interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l’individuazione dei documenti richiesti.
Quindi il correntista ha il diritto di chiedere alla banca sia la documentazione sia il rendiconto relativi a un rapporto contrattuale la cui esistenza non sia controversia, atteso che il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 s. c.p.c. è fondato sul presupposto dell’esistenza dell’obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all’altra, facendo conoscere il risultato della propria attività.
Può conclusivamente convenirsi che il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto ai sensi dell’art. 119 T.U.B. anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale.
La Suprema Corte ha inoltre rilevato che costituisce accertamento di mero fatto (e perciò insindacabile in sede di legittimità) quanto affermato dalla Corte di merito in ordine alla configurazione dei due rapporti come un unicum in ragione del susseguirsi, senza reale soluzione di continuità, di un conto corrente all’altro mediante un’operazione di giroconto.