La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30435/2022 ha ribadito un suo consolidato orientamento, per cui laddove la società sia sciolta e in liquidazione rileva, per affermare o meno lo stato di insolvenza, unicamente la dimensione patrimoniale, e quindi sarà possibile affermarlo se ed in quanto il passivo sia superiore all’attivo, dovendosi peraltro tener conto, al fine di determinare la misura di quest’ultima entità, delle caratteristiche effettive e concrete di realizzo delle attività, oltre che dei relativi tempi.
Sovraindebitamento: l’accordo non va omologato se pregiudica il creditore ipotecario
La Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 4613 del 14/02/2023, ha stabilito che, al fine dell’accertamento del requisito di ammissibilità che al creditore ipotecario