La Corte di Cassazione civile, sez. VI-3, con ordinanza del 25 gennaio 2022 n. 2093, ha stabilito che l’omessa menzione nell’atto di precetto del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio, così come dall’apposizione della formula esecutiva, comportano la nullità (deducibile con l’opposizione agli atti esecutivi) del precetto stesso, non potendo l’indicazione di quel provvedimento evincersi dalla menzione dell’apposizione della formula esecutiva.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel