La Cassazione Civile, con sentenza n°4380 del 04/03/2015, ha statuito che la banca, in una procedura fallimentare, può eccepire i propri crediti in compensazione del debito verso il correntista fallito, pur se nella procedura di pignoramento presso terzi, divenuta improcedibile per l’intervenuto fallimento, aveva taciuto tali rapporti.
L’avvio di una procedura esecutiva individuale per parte dei crediti non preclude alla banca di chiedere, in sede fallimentare, l’intero ammontare dovuto.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel