La III sezione della Cassazione Penale, con sentenza n°25711 del 16/06/2014, ha statuito che utilizzare un programma di file sharing non integra necessariamente il reato di divulgazione di materiale pedopornografico (art. 600 ter comma 3 c.p.).
Il dolo, infatti, implica la volontà dell’agente di divulgare e diffondere il materiale scaricato (nella fattispecie, materiale pedopornografico) e non è sufficiente ad integrarlo l’utilizzo di un programma di file sharing, il quale, autonomamente convide il materiale con altri utenti.
Per integrare il reato è necessario valutare il comportamento dell’agente e verificarne la volontà di divulgazione, per esempio mediante trasferimento manuale dei file nelle cartelle di condivisione.
Sovraindebitamento: l’accordo non va omologato se pregiudica il creditore ipotecario
La Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 4613 del 14/02/2023, ha stabilito che, al fine dell’accertamento del requisito di ammissibilità che al creditore ipotecario