La I sezione della Cassazione Civile, con sentenza del 25/06/2014, ha confermato che nell’eventualità venga a mancare la pluralità dei soci in una società di persone, questa deve essere ricostituita entro 6 mesi.
Laddove la pluralità dei soci non venisse ricostituita entro 6 mesi e, medio tempore, sopravvenisse il decesso dell’unico socio rimasto, ove questi non avesse già provveduto a liquidare la società, spetterà agli eredi mettere in liquidazione la società stessa.
Sovraindebitamento: può accedere al concordato minore anche l’imprenditore individuale cessato
Il Tribunale di Ancona, con il decreto dell’11 gennaio 2023, ha stabilito che all’imprenditore individuale che abbia cessato la propria attività e sia stato cancellato dal