Pignoramento esecutivo dopo che il giudice abbia sospeso l’efficacia esecutiva del titolo

La Corte di Cassazione civile, sez. III, con sentenza del 17 Ottobre 2019 n. 26285 ha stabilito che il pignoramento, eseguito dopo che il giudice adito con opposizione a precetto abbia disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell’art. 615, primo comma, c.p.c., è affetto da nullità, rilevabile  anche d’ ufficio  dal giudice dell’esecuzione.

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