La Suprema Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con l’ordinanza n. 222/2016 dell’11 gennaio 2016, ha ritenuto insussistente il diritto al risarcimento del danno nei confronti della Pubblica Amministrazione, nell’ipotesi di smarrimento di documenti aventi ad oggetto dati personali appartenenti alla categoria dei “supersensibili” qualora non venga provato, dal presunto danneggiato, che i documenti siano entrati in possesso di soggetti estranei all’amministrazione stessa.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel