Pensione d’invalidità

La VI sezione della Cassazione Civile, con sentenza n°11198 del 21/05/2014, ha statuito che non possono essere riconosciute la pensione e l’assegno di inabilità civile (secondo gli artt. 12 e 13 della legge n°118 del 30 marzo 1971) a quei soggetti la cui invalidità è stata riconosciuta con decorrenza successiva al compimento del sessantacinquesimo anno di età o qualora essi abbiano fatto domanda dopo il raggiungimento di tale età.
Al compimento dei sessantacinque anni, infatti, si prevede il beneficio della pensione sociale anche in sostituzione della pensione per inabilità.
 

In Rilievo

Altri Articoli Simili