La Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, con ordinanza n. 5268/20 depositata il 26 febbraio, ha stabilito che nel caso in cui sia il coniuge divorziato che quello superstite abbiano i requisiti per percepire la pensione di reversibilità, la ripartizione del trattamento va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, anche tenendo conto di ulteriori elementi correlati, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel