La Corte di Cassazione civile, Sez. III, con sentenza 20 dicembre 2021 n. 40758, ha stabilito che a notificazione non perfezionatasi per fatto imputabile al destinatario impone una nuova tempestiva notifica presso il domicilio fisico. Pertanto se l’avvocato notificatore non rinnova tempestivamente la notifica presso il domicilio fisico dopo la notifica via PEC non perfezionatasi, l’impugnazione è inammissibile.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel