OPPORTUNI ACCORGIMENTI IN TEMA DI NOTIFICHE

La Cassazione – con riferimento alle notifiche – si è espressa con tre pronunce di rilievo.

Infatti:

  • Con l’ordinanza n. 7638/2018, ha affermato la validità della notifica dell’accertamento fiscale consegnata a chiunque si sia dichiarato titolato a riceverla e abbia firmato la ricevuta, anche se ha rapporti di natura provvisoria o precaria con il destinatario che facciano ragionevolmente presumere che il secondo venga edotto dal primo dell’eseguita notificazione.

 

  • Con la sentenza n. 7079/2018, ha confermato che la notifica via pec, con relativa ricevuta di accettazione, dopo le ore 21 del giorno di scadenza del termine per l’impugnazione, non può considerarsi tempestiva.

 

  • Con l’ordinanza n. 7525/2018, ha precisato che, qualora la notifica del ricorso per Cassazione avvenga in via telematica, è sempre necessario, ai fini di procedibilità dello stesso ricorso, che il difensore depositi in cancelleria copia analogica munita di attestazione di conformità del messaggio pec con il quale ha ricevuto la notifica del provvedimento impugnato, nonché di quest’ultimo e della relazione di notifica allegati al messaggio.
In Rilievo

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