La vicenda nasce dalla sentenza n. 950/2013 con cui la Corte d’Appello dichiarava la nullità della sentenza di primo grado, e la conseguente improcedibilità del grado d’appello per irregolarità del contraddittorio.
Avverso tale provvedimento, l’appellato faceva ricorso per Cassazione e gli appellanti resistevano tramite il controricorso, proponendo quale eccezione la tardività della proposizione.
La II sezione Civile della Corte di Cassazione, dichiara con l’ordinanza n. 16846/2019 il ricorso inammissibile, motivando come segue tale scelta : “in tema di notificazioni, l’orientamento oramai consolidato della giurisprudenza civile a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 14594/2016 ritiene che nel caso in cui la notifica di un atto processuale non vada a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, affinché questi possa conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve, una volta appreso dell’esito negativo della notifica, riattivare il processo notificatorio entro il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui debba essere data prova rigorosa”.