La I sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15421/2019 si è pronunciata sull’onere probatorio ricadente sulla banca in merito al vantato credito pignoratizio.
La vicenda nasce dalla richiesta di una banca di insinuarsi nel passivo di una società fallita, in relazione ad un credito caratterizzato da prelazione pignoratizia derivante dallo scoperto del conto corrente.
Il Collegio ha ritenuto che la banca per far valere il proprio regime di prelazione beneficia di un onere agevolato, in merito alla prova della data di costituzione della garanzia. Tale regime di prova particolareggiato, però, si chiarisce non potrà essere applicato alle condizioni previste dai commi 2 e 3 dell’art. 2787 c.c. Pertanto, rimangono inalterate le condizioni richieste per l’operare della prelazione, ovvero quelle legate al possesso della cosa data in pegno, così come l’indicazione specifica e non generica della suddetta, anche laddove accompagnata dallo stimato valore.