La VI sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19094/2019, ha puntualizzato che, “chi eccepisce l’incompetenza territoriale in corso di causa, per un motivo sopravvenuto, è tenuto ad allegare il fatto indicando circostanziatamente il momento della avvenuta conoscenza di esso e dare prova dell’effettivo verificarsi di tale evento nell’udienza, o nella memoria, immediatamente successiva a tale momento”.
La vicenda nasce dalla proposizione del regolamento di competenza avverso il contenuto della sentenza, con cui il Tribunale rigettava l’eccezione, proposta dai convenuti dopo sei anni dall’instaurazione del giudizio, con cui rilevavano che l’attore è stato nominato vice procuratore onorario del medesimo Tribunale.