La III sezione Civile con sentenza n. 6593/2019 si è occupata dell’annosa questione legata all’applicazione dell’art. 1218 c.c., ovvero dell’ambito di applicazione della responsabilità medica nel rapporto medico – paziente. Il Collegio ha precisato che in ambito di ripartizione dell’onere probatorio, il paziente deve provare il nesso causale tra il danno che esso lamenta, e la concreta condotta posta in essere dal medico curante. L’attore dunque, deve necessariamente provare il nesso eziologico causale, sia sotto il profilo materiale che giuridico, ossia delle specifiche conseguenze pregiudizievoli della condotta.
Tale ripartizione dell’onere probatorio riprende il consolidato principio regolante la ripartizione dell’onus probandi, ossia quello della maggior vicinanza.