La Cassazione Penale, con sentenza n°11267 del 26/02/2015, ha statuito che la condotta dell’imprenditore che omette di mostrare una parte della documentazione contabile o comunque rende difficile la ricostruzione dei volumi di affari e redditi, omettendo la presenza di una parte della documentazione, integra il reato di distruzione e occultamento di documenti contabili (ex art. 10 d.l.g. n.74 del 2000).
La documentazione fiscale deve essere tenuta integra di ogni sua parte ed essere resa disponibile alla Guardia di Finanza se essa ne fa richiesta.
Sovraindebitamento: l’accordo non va omologato se pregiudica il creditore ipotecario
La Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 4613 del 14/02/2023, ha stabilito che, al fine dell’accertamento del requisito di ammissibilità che al creditore ipotecario