La Cassazione Penale, con sentenza n°10129 del 20/01/2015, ha chiarito le specifiche dell’art.377 c.p., che tutela l’acquisizione di dichiarazioni di soggetti su cui grava l’obbligo di rispondere, salvo speciali prerogative a cui possono rinunciare, come nel caso di deposizione di congiunti prossimi dell’imputato.
L’art. 377-bis c.p. invece, tutela quelle situazioni in cui i soggetti non hanno l’obbligo di rispondere ma sono comunque in grado di fornire dichiarazioni utili nel procedimento.
Sovraindebitamento: l’accordo non va omologato se pregiudica il creditore ipotecario
La Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 4613 del 14/02/2023, ha stabilito che, al fine dell’accertamento del requisito di ammissibilità che al creditore ipotecario