Con sentenza del 3.4.2015 n. 6855, la Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ha stabilito che una nuova convivenza more uxorio di uno dei coniugi con un nuovo compagno, esclude la corresponsione dell’assegno divorzile a carico dell’ex coniuge, anche se tale convivenza, poi, venisse meno.
La mera convivenza more uxorio, si trasforma in una vera e propria “famiglia di fatto”, quando acquista i connotati di stabilità e continuità, e i conviventi elaborano un progetto ed un modello di vita in comune.
Venendosi, quindi, a creare una “famiglia di fatto”, si rescinde, così, ogni connessione con il tenore e il modello di vita precedente e, con ciò, viene meno qualsiasi presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile da parte dell’ex coniuge.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel