Con sentenza n.7779 del 25 maggio 2015, la sezione seconda del Tribunale di Napoli, ha statuito la nullità di un contratto di mutuo privo dell’indicatore sintetico di costo (I.S.C.), parametro mediante il quale la banca – da ottobre 2003 – è obbligata a rendere nota al mutuatario la reale onerosità del finanziamento ricevuto.
A sostegno di tale decisione, l’art. 117, comma 8 TUB , secondo cui “La Banca d’Intesa con la CONSOB può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d’Italia adottate d’intesa con la CONSOB”.
Il Tribunale ha, pertanto, statuito che “la norma appena richiamata consente, quindi, di ritenere che, quando il contratto presenta un contenuto difforme da quello che, relativamente a determinate categorie di operazioni è prescritto dalla Banca d’Italia, esso soggiace alla previsione di nullità”.
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