La Corte di Cassazione ha affermato che in tema di credito fondiario, il superamento del limite di finanziabilità di cui all’art. 38 TUB (80% del valore del bene, innalzabile al 100% in caso siano state acquisite ulteriori garanzie di particolare pregio), comporta la nullità dell’intero contratto, seppure esso sia convertibile in altro contratto di cui possieda le caratteristiche (i.e.: mutuo ipotecario).
Phishing: nella valutazione della colpa del cliente incidono anche le sue qualità soggettive
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1074 del 1° dicembre 2022, ha respinto la domanda di risarcimento del danno di un cliente vittima di