La Cassazione Civile, con la sentenza n°19387 del 15/09/2014, si è espressa in tema di notifica a persona giuridica.
Se la notifica presso la sede risulta infruttuosa e quindi l’atto è stato restituito al notificante, allora può essere affidato nuovamente all’ufficiale giudiziario che invierà la notifica al legale rappresentante, indicandone generalità e residenza.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel