La Corte di Cassazione civile, Sez. I, con ordinanza del 12 febbraio 2021 n. 3649, ha stabilito, confermando i precedenti giurisprudenziali in materia, che nessuna responsabilità è configurabile a carico della banca che ha pagato un assegno di traenza non trasferibile a soggetto diverso dall’effettivo beneficiario se l’istituto bancario ha provveduto alla diligente identificazione del prenditore del titolo ed al pagamento dell’assegno a colui che appariva il legittimo prenditore.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel