No stato di necessità a chi ha causato il proprio danno

È del 19/09/2014 la sentenza n°41069 della Cassazione Penale che statuisce l’impossibilità di applicare lo stato di necessità nei confronti degli imputati che per garantirsi l’approviggionamento dell’acqua, dopo l’interruzione, hanno rimosso i sigilli appositamente applicati al contatore. Gli imputati potevano, infatti, contare su una pubblica fonte sita ad una distanza modesta dall’abitazione.
 

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