La Cassazione Civile, con sentenza n°1584 del 28/01/2015, ha chiarito che riguardo alla tutela possessoria, se un compossessore apponga un cancello di agevole apertura, non può configurarsi come molestia o spoglio del possesso, ma rientra nelle lecite facoltà. Le ragioni soggettive che hanno spinto alla collocazione del cancello sono irrilevanti.
In una comproprietà di un immobile, l’apposizione di un cancello, qualora non si configuri come ostacolo o deturpamento, rientra nei diritti di una delle due parti in causa e non sono importanti le ragioni del gesto.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel