La Corte di Cassazione penale,con sentenza del 1’ ottobre 2020 n. 27292 pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la ordinanza con cui il tribunale del riesame, nel disattendere la l’istanza proposta dalla difesa, aveva confermato l’ordinanza di custodia cautelare, applicativa degli arresti domiciliari nei confronti di un medico ospedaliero, accusato di aver costretto alcuni pazienti ad accettare prestazioni ospedaliere in regime di intramoenia, dunque a pagamento, pur avendo gli stessi diritto all’esenzione, nel disattendere la tesi difensiva secondo cui il prospettato reato di concussione non poteva ritenersi configurabile, stante l’adesione sottoscritta all’esecuzione dell’esame in regime intramoenia dalle persone offese ed il versamento da esse eseguito in favore della struttura sanitaria – ha invece affermato che risponde del reato di cui all’art. 317, c.p., il medico ospedaliero che, facendo leva ed approfittando della naturale e giustificata elevata apprensione dei pazienti, non si limiti a proporre a costoro di far ricorso al regime intramoenia ma, dopo avere rappresentato agli stessi la necessità per la loro salute di eseguire un esame, li avverta che tale esame può essere eseguito solo a pagamento, minacciando il rifiuto di eseguire l’accertamento.
Sovraindebitamento: l’accordo non va omologato se pregiudica il creditore ipotecario
La Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 4613 del 14/02/2023, ha stabilito che, al fine dell’accertamento del requisito di ammissibilità che al creditore ipotecario