Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 1228 del 22 giugno 2022, ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da una società e dal suo fideiussore, richiamando alcuni noti principi giuridici della giurisprudenza di legittimità in materia di prova del credito ed indeterminatezza delle commissioni di massimo scoperto.
Il Tribunale padovano, all’esito dell’accertamento peritale, riteneva l’opposizione fondata per insussistenza del credito della banca.
La richiesta di pagamento dell’opposta aveva ad oggetto il saldo negativo di un conto corrente di cui non erano stati prodotti gli estratti conto dall’inizio del rapporto, circostanza che ha fatto sì che venisse applicato il c.d. saldo zero.
In particolare, la banca attrice sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte delle contestazioni di nullità di talune clausole negoziali da parte dell’opponente, avrebbe dovuto dimostrare il credito vantato in sede monitoria, producendo in giudizio i contratti e tutti gli estratti conto integrali dalla data di inizio del rapporto.
Nel caso in cui tale produzione documentale difetti o non sia integrale, se il primo estratto conto è a debito per il correntista, occorrerà azzerare il saldo ivi riportato, facendo utilizzo di un criterio pratico di contemperamento tra l’esigenza di garantire l’esame nel merito della domanda del creditore con il rispetto dell’onere probatorio che grava su questi in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.