La VI sezione della Cassazione Penale, con sentenza n°33882 del 08/07/2014, ha statuito che il maltrattamento in famiglia ai danni del coniuge è considerato reato di ingiuria, molestia e atto persecutorio anche nel caso di cessata convivenza e separazione dei coniugi.
Il reato è tale in quanto, pur cessando la convivenza, rimangono integri i doveri di rispetto reciproco, assistenza materiale e morale del rapporto coniugale.
In caso di esistenza di figli permangono gli obblighi di cooperazione nel mantenimento, isruzione, educazione e assistenza morale dei minori.
Sovraindebitamento: l’accordo non va omologato se pregiudica il creditore ipotecario
La Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 4613 del 14/02/2023, ha stabilito che, al fine dell’accertamento del requisito di ammissibilità che al creditore ipotecario